Le e-bike concesse in uso ai dipendenti non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono esenti da tassazione. A fare definitiva chiarezza su questo pilastro della mobilità sostenibile è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello n. 41/2026.
Risposta all’interpello 41/2026 → Scaricala qui

Con questo parere, i velocipedi a pedalata assistita vengono definitivamente separati dalla rigida e penalizzante normativa prevista per le auto aziendali e i veicoli a motore, azzerando il rischio di veder tassato il mezzo come fringe benefit in busta paga.

Cos’è l’uso personale?

L’Agenzia delle Entrate analizza il caso di e-bike contrattualizzate in leasing dal datore di lavoro e messe a disposizione dei dipendenti per il loro uso personale e privato. Un dettaglio fondamentale per i Mobility Manager: l’Amministrazione specifica che anche gli spostamenti casa-lavoro rientrano nell’uso personale del mezzo (poiché avvengono fuori dall’orario di lavoro). Di conseguenza, l’azienda non ha l’obbligo di monitorare quanti chilometri vengano effettivamente percorsi per andare in ufficio: il beneficio resta esentasse in ogni caso.

Perché l’e-bike risponde a “finalità di utilità sociale”?

Come mai le e-bike possono essere date in uso privato ai dipendenti senza costituire reddito tassabile?
Natura del mezzo: l’Agenzia ricorda che le e-bike standard (potenza inferiore a 250 W e stop all’assistenza sopra i 25 km/h) sono legalmente equiparate ai velocipedi e non ai veicoli a motore.
Utilità Sociale (Art. 100 TUIR): questa attività promuove forme di mobilità alternativa ai mezzi a combustione, riduce l’inquinamento e favorisce il benessere psico-fisico dei lavoratori. Tali obiettivi rientrano perfettamente nel concetto di “utilità sociale” previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Nota di attenzione sull’IVA: poiché il servizio di welfare a valle è considerato “fuori campo IVA”, l’azienda non può detrarre l’IVA assolta sui canoni di leasing. L’imposta diventa quindi un costo per l’impresa, che va sommato all’imponibile del canone.

Le regole d’oro per evitare sanzioni

Perché il piano di welfare sia legittimo e non venga riqualificato dal fisco come fringe benefit tassabile, l’azienda deve rispettare alcuni limiti tassativi:
No alla personalizzazione: le e-bike devono essere standard e sostanzialmente tutte uguali per tutti (sono ammesse solo variazioni tecniche necessarie, come la taglia del telaio in base all’altezza). Il dipendente non può scegliere marche, modelli superiori o pagare un sovrapprezzo per personalizzare il mezzo.
Obbligo di accordo aziendale: il servizio deve essere offerto alla generalità dei dipendenti (o a categorie omogenee) all’interno di un contratto collettivo, un accordo sindacale o un regolamento aziendale.
La proprietà resta aziendale: l’azienda sottoscrive il leasing e fornisce il servizio d’uso. Il dipendente resta estraneo al rapporto economico e non acquisisce la proprietà del mezzo.

I vantaggi per l’azienda: deducibilità al 100%

Se il piano di welfare viene erogato come “obbligo negoziale” (ossia tramite accordo sindacale o regolamento aziendale), l’azienda fa centro anche sul piano del bilancio. I costi dei canoni di leasing (IVA inclusa) sono integralmente deducibili (100%) ai fini IRES ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.
Se invece il servizio venisse offerto dall’azienda in modo puramente volontario (senza accordo), la deducibilità scatterebbe nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro.

Su questo tema:

Fisco e Tasse – 18 febbraio 2026 | Welfare aziendale: il regime fiscale per le ebike ai dipendenti

Stefano Sirocchi – Il Sole24Ore – 11 marzo 2026 | L’eBike Gratuita e non personalizzabile rientra nel welfare aziendale

Paolo Barbato intervista Silvia Spattini – 20 marzo 2026 | eBike aziendali e welfare: facciamo chiarezza

Studio Riitano – Consulenti del Lavoro – 20 aprile 2026 | Welfare aziendale ebike 2026

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